Impianti Fotovoltaici. Ora il regolamento a #ChiesinaUzzanese.

Grazie al lavoro dell’assessore Benedetti, supportato dai Consigliere Comunali Gabbrielleschi, Guidi e Baldaccini, l’ufficio tecnico di Chiesina Uzzanese ha stilato un regolamento che può risultare utile a coloro che vogliano installare un impianto fotovoltaico su terreni agricoli.

A seguire il regolamento stesso adottato dopo la votazione in Consiglio il 21-12-2010:

Art. 1 – PremesseCon la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.Successivamente, lo Stato Italiano, con l’approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea. Al comma 10 art. 12 il decreto 387/03 prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici; tali linee guida sono state emanate con decreto del 10/09/2010 pubblicato in G.U. n°219 del 18/09/2010 entrate in vigore il 3/10/2010 e prevedono che le regioni adeguino le rispettive discipline entro novanta giorni e cioè entro il 01/01/2011.

Art. 2 – DefinizioniImpianto fotovoltaico: impianto costituito dall’insieme dei dispositivi atti a trasformare l’energia solare in energia elettrica, comprensivi dell’area di occupazione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici, dei locali tecnici e delle opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza.

Art. 3 – Ambito di applicazioneIl presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici realizzati in zone classificate agricole, in particolare per le zone classificate “E1” dallo strumento urbanistico vigente, di cui all’art.5.

Art. 4 – AutorizzazioniIl titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli impianti fotovoltaici oggetto del seguente regolamento è stabilito dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

Art. 5 – Aree idoneePremesso che le sole Regioni e Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili come stabilito all’art 1.2 delle linee guida nazionali, in attesa che la regione stabilisca le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici su terreno agricolo, il presente regolamento individua quali zone idonee quelle aventi tutte le seguenti caratteristiche:Zone classificate dall’attuale strumento urbanistico come “E1 – Aree ad agricoltura specializzata florovivaistica”.Zone con pericolosità idraulica inferiore a 4 in base al vigente Piano Strutturale.Zone non tutelate da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n°42 del 22/01/2004.

Art. 6 – Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della bio-diversitá e del paesaggio rurale.Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in aree tipizzate agricole dal vigente R.U., si intende subordinata al rispetto ed all’attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 50% della superficie totale dell’area interessata dall’intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale a terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). La vegetazione insistente sul suolo dell’impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l’utilizzo di diserbanti;la superficie interessata dall’intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.);gli scavi, i movimenti di terra e le eventuali fondazioni non potranno essere realizzati a una profondità >250 cm dal livello del terreno;l’altezza massima delle installazioni dell’impianto non potrà essere superiore a 220 cm. dal suolo;dovrà essere garantita una percentuale di copertura/sigillatura del terreno non superiore al 5% dell’area medesima; le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell’impianto stesso e a tale scopo dimensionate; le infrastrutture di cui alla precedente lettera f) non possono avere altezza superiore a quella consentita per l’impianto stesso dall’art. 6, lett. d), del presente Regolamento, pari a 220 cm. dal suolo;la viabilità dovrà essere realizzata in materiale arido (“strade bianche”);distanza dalle strade e dai confini: come da Codice della Strada, Codice Civile e Regolamento Urbanistico vigenti.

Art. 7 – Dismissione degli impiantiAl termine della vita utile dell’impianto tutti i campi fotovoltaici – comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori – dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell’impianto o, nel caso egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile, su istanza motivata dell’interessato, previa autorizzazione dell’autorità competenteIl titolare dell’impianto, o, eventualmente, il proprietario del terreno provvederanno allo smaltimento degli eventuali rifiuti speciali che scaturiscano dall’esercizio e dalla dismissione dell’impianto.Il termine della vita utile dell’impianto è dato dalla mancata funzionalità dell’impianto stesso, determinata dal permanere per un periodo di almeno sei mesi di una produzione elettrica inferiore al 20% della potenza originaria di picco. Tale circostanza deve essere comunicata al Comune entro un mese dal verificarsi della stessa. A partire dal 15° anno dal termine dell’installazione dell’impianto, il titolare è obbligato a produrre all’Amministrazione Comunale documentazione idonea a garantire la permanente funzionalità dell’impianto.L’omissione delle misure di smontaggio, smaltimento dei rifiuti e ripristino del sito nei termini di cui al presente Regolamento comporterà l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione e l’applicazione delle sanzioni penali di cui al Decreto Legislativo 380/2001 e s.m.i.È fatta salva la possibilità per il titolare dell’impianto di procedere alla ristrutturazione dell’impianto, previo avvio dei procedimenti necessari.L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere idonea garanzia fideiussoria per garantire lo smontaggio dell’impianto, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino del sito.

Art. 8 – Atto d’obbligo.Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di cui al presente Regolamento è condizionato alla stipula di un atto d’obbligo unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell’impianto e del proprietario del terreno finalizzato all’assunzione degli obblighi di cui al presente Regolamento, soprattutto per quanto concerne la rimozione dell’impianto, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino del sito di cui all’art. 7.

Art. 9 – Misure compensative.Ai sensi dell’Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010 (che contiene le “Linee Guida Nazionali” per il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) che fissa i criteri per la fissazione di misure compensative per l’installazione di impianti fotovoltaici il Comune di Chiesina Uzzanese adotta le linee di indirizzo secondo la tabella seguente, che è da intendersi come parte integrante del presente regolamento.Il soggetto proponente dovrà corrispondere, per una potenza elettrica da installare maggiore di 70Kw, i seguenti kw di potenza elettrica di benefit a favore del Comune di Chiesina Uzzanese, da realizzare propria cura e spese su proprietà comunale, secondo la schema seguente:Potenza elettrica installata dal richiedente Potenza elettrica dell’impianto da realizzare su proprietà comunaleFino a 70Kw esente>70Kw, fino a 150Kw 2 Kw>150Kw 1Kw ogni 50Kw, o frazione, installati dal richiedenteArt. 10 – SanzioniIl mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di € 500, prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., qualora la fattispecie non sia già sanzionata da altre disposizioni di natura urbanistica, edilizia o ambientale.